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Verde pubblico a Palermo: il regolamento del Comune in vigore dal 2008

In merito alle potature che vengono fatte in città vogliamo qui pubblicare sia un estratto del regolamento del Comune di Palermo sul verde pubblico che tutta la deliberazione in originale.

Noi e i cittadini saremo attenti affinché tale regolamento venga scrupolosamente attuato e rispettato. 

Invitiamo i cittadini a segnalarci ogni eventuale abuso perpetuato nei confronti del nostro ambiente cittadino.

REGOLAMENTO in originale scarica: Regolamento del verde pubblico e privato della città di Palermo 

Estratto:

Articolo 30 – Potatura

Obiettivi generali

La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della1pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l’obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l’ambiente circostante in modo da fruire a pieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, cosi come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all’apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.

Esistono diverse tecniche dì potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

  • potatura di formazione: l’obiettivo è di aiutare l’albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
  • spalcatura: consiste nell’eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell’altezza totale dell’albero;
  • potatura di mantenimento: consiste nell’eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
  • potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l’alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
  • potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall’esterno verso l’interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell’albero nella forma la più naturale possibile;
  • potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l’eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, cosi da consentire all’albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

A parte i casi in cui sia necessario rimuovere rami o branchie secche o danneggiate la potatura degli alberi pubblici è consentita solo nel periodo stagionale più idoneo alla pianta. Essa è inoltre consentita solo se necessaria per il corretto mantenimento delle alberature stesse, se aiuta a regolarne la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali, a prevenire l’insorgere di difetti strutturali (potatura di formazione), a garantire il rispetto del Codice Civile e del Codice della Strada.

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull’esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali. I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare nella parte residua, senza lasciare monconi.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell’albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi per la pubblica incolumità e quando non sia possibile operare con nessun’altra tecnica alternativa, per evitare, in via temporanea, l’immediato abbattimento dell’albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima e di branche laterali di un albero adulto.

Per quanto riguarda le palme, sono severamente proibiti tagli drastici di foglie che riducano la chioma al ciuffo apicale. I tagli dovranno interessare le foglie secche, le vecchie infiorescenze mantenendo almeno 4 giri di foglie verdi a partire dall’apice.

Articolo 31 — Abbattimenti (vedi anche art. 4 e art. 7 dell’allegato B)

L’abbattimento di alberi viene effettuato solo quando assolutamente necessario, cioè nel caso in cui si manifestino evidenti rischi per l’incolumità pubblica (piante gravemente danneggiate, con gravi patologie o compromesse nella loro stabilità), quando sia evidente che la pianta è morta; oppure al fine di consentire la realizzazione ovvero la tutela di una opera pubblica. In questi casi, si predisporrà, ove compatibile con la conformazione dei luoghi, il rinnovamento del patrimonio arboreo, secondo i principi della compensazione ambientale

Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche per opere pubbliche, qualora il Settore Ambiente e Territorio ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l’espianto di alberate esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Ambiente e Territorio.

Tale valore, (per il calcolo del quale si rimanda all’allegato C) dovrà essere assunto come valore base compensativo dell’intervento di ripristino da porre in essere nell’area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l’intervento. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell’opera da realizzare previste nei quadro economico.

Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Qualora si tratti di alberature ubicate ‘in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l’impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall’abbattimento secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante da utilizzare in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. La sostituzione dell’alberatura dovrà effettuarsi entro e nono oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.

Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio e quelle individuate all’art.12, l’abbattimento deve essere comunicato all’Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni; la comunicazione si intende accolta qualora, entro 20 giorni dalla sua presentazione, il Dirigente del settore competente per il Comune di Palermo non si pronunci diversamente in merito al contenuto della stessa.

In casi di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell’avifauna. Sarà comunque cura di chi deve effettuare l’abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell’avifauna.

In caso di abbattimenti gli eventuali animali ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero che provvederanno alla loro reintroduzione in natura. Inoltre i nidi o i rifugi distrutti in seguito ad abbattimenti saranno sostituiti sulle rimanenti alberature da strutture artificiali (casette nido per uccelli, chirotteri o altri animali).

Fatti salvi i casi di pericolo incombente, di forza maggiore o relativi a specie arboree infestanti, l’abbattimento di alberature pubbliche deve essere preceduto da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla Circoscrizione competente. Per alberi di interesse culturale, storico e paesaggistico sarà vincolante il parere della Soprintendenza.

L’abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 15 gg dalla suddetta informativa.

Nell’espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale è consentito:

  1. a) sistemare o rimuovere alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
  2. b) asportare piante e arbusti infestanti, che verranno sostituiti, la dove è possibile, da specie autoctone;
  3. c) utilizzare mezzi agricoli o speciali, purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati dal presente regolamento.

L’accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta è consentita qualora autorizzata dal Dirigente competente.

L’esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55

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