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INQUINAMENTO: IL PM RICORRE IN CASSAZIONE PER L’ASSOLUZIONE DI CAMMARATA

Dopo l’assoluzione di luglio del sindaco e di due assessori arriva il ricorso in Cassazione del PM perché ritiene la sentenza contraddittoria e in alcuni punti vede motivi di illegittimità.

Il Pubblico Ministero ha fatto RICORSO PER CASSAZIONE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 14 luglio 2011 con la quale il Sindaco Diego Cammarata e gli Assessori Giovanni Avanti e Lorenzo Ceraulo venivano assolti dalle imputazioni loro ascritte perché i fatti non sussistono.

Contro di loro, quali responsabili del governo locale del territorio anche in ordine alla salute dell’ambiente, Legambiente Movimento del Cittadino e WWF avevano fatto alcuni esposti per omissioni di atti d’ufficio in merito all’inquinamento atmosferico presente in città, documentato dai rilevamenti delle centraline AMIA e da uno studio epidemiologico condotto da EPIAIR che ne ha rilevato le conseguenze sulla salute umana. Le associazioni avevano fatto presente che per tutto il periodo 2001-2009 i provvedimenti adottati sono stati incoerenti inefficaci spesso solo annunciati. D’altronde lo stesso sindaco aveva chiesto e ottenuto dal 2002 al 2006 i poteri di Commissario straordinario all’emergenza per la qualità dell’aria per fare fronte alla grave crisi ambientale in città dallo stesso sindaco denunciata. Per fare fronte alle necessità immediate volte ad ottenere un miglioramento dell’aria in città il sindaco aveva anche ottenuto una cospicua dotazione finanziaria.

Le stesse associazioni si sono anche costituite parte civile nel processo.
Il processo, iniziato a seguito del rinvio a giudizio del GIP, si è concluso con la sentenza suddetta nella quale si dice che le presunte condotte omissive restano al di fuori della sfera della punibilità e che pertanto gli imputati sono assolti perché il fatto non sussiste.

Il PM ha chiesto alla Suprema Corte di annullare la sentenza per i vizi di legittimità con rinvio alla competente Corte di Appello di Palermo per la decisione nel merito. Ritiene infatti che vi sia stata inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti.

Su questo sito l’esposto, la sentenza del GUP con il rinvio a giudizio degli amministratori e il ricorso del PM li trovate nell’archivio documentale sez. inquinamento.

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